DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI (COLLEGATO LAVORO – ART 19 LEGGE 203/2024 aggiornato con note e circolari INL del 2025)
1. Inquadramento Normativo
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Collegato Lavoro (art. 19, L. 203/2024) modifica l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, introducendo il nuovo comma 7-bis: in caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal CCNL (o, in mancanza, oltre i 15 giorni), il datore di lavoro deve comunicarlo all’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (“dimissioni per fatti concludenti”)
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Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro (27 marzo 2025) chiarisce che:
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Il termine di 15 giorni è un minimo inderogabile: il CCNL può prevedere un periodo più lungo, ma non inferiore a 15 giorni
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Le dimissioni implicite non operano automaticamente: devono essere formalmente comunciate all’INL dal datore via PEC, ed è da quella data che decorrono i termini per il modello Unilav e la cessazione del rapporto; fino ad allora non c’è risoluzione automatica
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Circolari e note INL (n. 579/2025, n. 3984/2025, ecc.):
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Forniscono modalità operative e modelli per la segnalazione delle assenze (nota n. 579 del 22 gennaio 2025, nota n. 3984 del 6 maggio 2025)
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Ribadiscono che dopo la comunicazione, l’INL verifica la veridicità e quindi il rapporto può considerarsi cessato
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2. Il datore di lavoro può quindi decidere
a) Attivare subito il procedimento disciplinare, se le assenze violano il CCNL (anche prima di 15 giorni).
b) Attendere il decorso del termine (minimo 15 giorni) per lanciare la procedura “dimissioni per fatti concludenti”, con vantaggi quali:
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Nessun pagamento di retribuzione o contributi nel periodo d’assenza.
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Possibilità di trattenere l’indennità di mancato preavviso (senza “ticket licenziamento”)
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3. Conclusioni
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Le dimissioni per fatti concludenti non sono automatiche: devono essere decise e comunicate chiaramente dal datore e solo dopo il decorso del termine operativo.
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Restano valide entrambe le strade:
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Procedura disciplinare per assenze ingiustificate.
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Oppure, dopo 15 giorni (o termine CCNL), procedura delle dimissioni per fatti concludenti, seguendo le indicazioni operative INL/Ministero.
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Il datore deve valutare con attenzione:
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Tempistiche delle assenze
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Presenza di giustificazioni
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Vantaggi economico-gestionali
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Scrupolosità degli adempimenti (PEC, Unilav, etc.)
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BONUS GIOVANI (Art. 22 D.L. 60/2024 aggiornato con circolare INPS N. 90 del 2025)
Destinatari:
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Giovani under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni),
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Mai assunti a tempo indeterminato.
Tipologie di contratti incentivati:
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Assunzioni a tempo indeterminato,
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Trasformazioni da tempo determinato a indeterminato,
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Inclusi contratti part-time e in somministrazione.
Periodo di validità:
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Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 su tutto il territorio nazionale,
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Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per assunzioni in sedi ubicate nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Incentivo:
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Esonero totale dei contributi previdenziali INPS (esclusi i premi INAIL),
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Fino a €500 mensili per 24 mesi,
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€650 mensili per 24 mesi nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.
Condizioni:
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Regolarità contributiva (DURC regolare),
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Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi,
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Assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti,
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Impegno a non effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi per lavoratori con la stessa qualifica.
BONUS DONNE (Art. 23 D.L. 60/2024 aggiornato con circolare INPS n. 91/2025)
Destinatarie:
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Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti,
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Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno,
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Donne impiegate in settori o professioni con disparità occupazionale di genere, individuati annualmente con apposito decreto.
Tipologie di contratti incentivati:
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Solo nuove assunzioni a tempo indeterminato (no trasformazioni),
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Inclusi contratti part-time e in somministrazione.
Periodo di validità:
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Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per donne disoccupate da 24 mesi o in settori svantaggiati,
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Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per donne disoccupate da 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.
Incentivo:
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Esonero totale dei contributi previdenziali INPS (esclusi i premi INAIL),
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Fino a €650 mensili per 24 mesi per donne disoccupate da 24 mesi o residenti nella ZES,
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12 mesi per donne in settori con disparità di genere.
Condizioni:
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Regolarità contributiva (DURC regolare),
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Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi,
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Incremento occupazionale netto,
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Per le assunzioni in ZES: assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e impegno a non licenziare nei 6 mesi successivi.
Modalità di richiesta
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Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni dell’INPS, disponibile dal 16 maggio 2025.
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Per alcune categorie, come le donne residenti nel Mezzogiorno o i giovani assunti nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno, la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione. In caso contrario, il beneficio non potrà essere riconosciuto.
Cumulabilità e limitazioni
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Gli incentivi non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, come ad esempio:
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Esonero donne ex articolo 4, L. 92/2012,
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Decontribuzione Sud, ex articolo 1, commi 161-168, L. 178/2020,
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Incentivo per l’inserimento dei lavoratori disabili, ex articolo 13, L. 68/1999,
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Incentivo per l’assunzione di percettori di NASpI, ex articolo 2, comma 10-bis, L. 92/2012.
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Tuttavia, il bonus è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.